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Statuto sociale  

Art.1) E' costituita con sede in Genova, via Giuseppe Majorana 15 r, una associazione di Pubblica Assistenza denominata CROCE VERDE QUINTO, già istituita il 1°Gennaio 1910 e giuridicamente riconosciuta in Ente Morale con R.D. 13-3-1930.Fu soggetta ad uno Statuto il quale di fatto ebbe a funzionare.

Art.2) La Pubblica Assistenza CROCE VERDE QUINTO, é un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce, nonché quelli previsti dalla legge 11 Agosto 1991 n°266.

Art.3) La Pubblica Assistenza CROCE VERDE QUINTO é aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.

Art.4) La Pubblica Assistenza CROCE VERDE QUINTO informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;

e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi Soci;

f) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

g) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario sull'ambiente, sull'handicap ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;

h) collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto;

Art.5) La sua attività consiste quindi:

a) nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;

b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

c) nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;

d) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;

f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;

g) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'A.N.P.AS.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'Associazione si impegna anche a:

1) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

2) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;

3) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;

4) organizzare servizi sociali a assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;

5) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche;

6) organizzare i servizi di mutualità.

Art.6) La Pubblica Assistenza CROCE VERDE QUINTO, fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente, o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge 11 Agosto 1991 n°266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento, oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Art.7) Possono essere Soci della Pubblica Assistenza CROCE VERDE QUINTO, tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età, che sottoscrivono la quota associativa nella misura, ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.Tutti i Soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di voto in Assemblea, di eleggere ed essere eletti.Tutti i Soci inferiori ai diciotto anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccetto quello di votare in assemblea, di eleggere ed essere eletti.

Art.8) I diritti dei Soci sono:

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto, e dai regolamenti da esso derivanti;

b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art.7;

c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;

d) formulare proposte agli organi dirigenti, nell'ambito dei programmi dell'Associazione, ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

Art.9) I doveri dei Soci sono:

a) rispettare le norme del presente Statuto, ed i deliberati degli organi associativi;

b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

Art.10) Non possono essere Soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla Pubblica Assistenza CROCE VERDE QUINTO, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma per la durata del lavoro stesso e che abbiano con essa rapporti di contenuto patrimoniale.

Art.11) Perdono la qualità di Socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'Assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'Assemblea stessa.Perdono la qualità di Socio, coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente Art. 10. Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione, anche temporaneo.

Art.12) L'esercizio finanziario della Pubblica Assistenza CROCE VERDE QUINTO, comincia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Le entrate della Pubblica Assistenza CROCE VERDE QUINTO sono costituite:

a) dalle quote degli aderenti;

b) da contributi privati;

c) da rimborsi derivanti da convenzioni;

d) da contributi di enti pubblici o privati;

e) da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui dell'art. 5 della legge 11 Agosto 1991 n°266, pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all'attuazione di progetti.

Art.13) Il patrimonio della Pubblica Assistenza CROCE VERDE QUINTO è costituito:

a) da beni mobili ed immobili;

b) da titoli pubblici o privati;

c) da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Art.14) Gli organi della Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci Revisori;

e) il Collegio dei Probiviri.

Art.15) L'Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta all'anno e di norma entro il 31 Marzo, per l'approvazione del bilancio, e per gli altri adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi, ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, il verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora. Nell'Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto, che può delegare con atto scritto ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. I soci che non godono dei diritti sociali, non possono delegare il proprio voto, ne accettare delegazioni di voto. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art.16) L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Nel caso di modifiche allo Statuto sociale risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto. Qualora non sussistessero le condizioni di cui sopra al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero. Qualora nel voto a scrutinio segreto, le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte. Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di iscrizione al sodalizio.

Art.17) L'Assemblea dei Soci, è convocata del Presidente della Associazione, con avviso da affiggere nella Sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione. Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art.18) In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Art.19) I compiti dell'Assemblea sono:

a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31-12 dell'anno precedente, e quello preventivo;

b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;

c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative, e determinare il termine ultimo per il loro versamento;

d) approvare le linee programmatiche dell'Associazione;

e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione, uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;

f) approvare e modificare il regolamento generale dell'Associazione, uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;

g) nominare gli scrutatori;

h) eleggere il Consiglio Direttivo, scegliendo i componenti fra gli aderenti all'Associazione;

i) eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;

l) eleggere il Collegio dei Probiviri;

m) approvare le modifiche allo Statuto;

n) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

Art.20) Il Consiglio Direttivo è composto da undici componenti. Esso dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della Sede sociale. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art.21) I compiti del Consiglio Direttivo sono:

a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea, per gli adempimenti di cui al precedente Art.19;

b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;

c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;

d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

e) valutare l'adesione ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

f) adottare i provvedimenti di cui al precedente Art.11;

g) assumere il personale dipendente o stabilire forme di lavoro autonomo, nei limiti del presente Statuto.

Art.22) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei soci.

Art.23) Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento, il Segretario, il Tesoriere e l'Economo.

Art.24) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

Art.25) I compiti del Segretario, del Tesoriere e dell'Economo sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

Art.26) Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

Art.27) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Art.28) Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente Art. 11. Delibera altresì sulle controversie fra Soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso. Delle proprie riunioni, il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Art.29) Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale graduatoria, o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La vacanza comunque determinata, nel tempo della durata del mandato, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo. La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Consiglio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi. I Consiglieri che senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dall'incarico.

Art.30) Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente Art. 11, lettera b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il Socio può ricorrere entro un mese dalla notifica. I provvedimenti di cui all'Art. 11 lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della notifica.

Art.31) Qualora, per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.

Art.32) I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo. E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con la Associazione. Le cariche sociali sono gratuite.

Art.33) In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà affidato all'A.N.P.AS., che lo destinerà ad iniziative analoghe e rispondenti alla legge 11 Agosto 1991 n°266, da organizzare sul territorio in cui l'Associazione stessa è ubicata.

Art.34) Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme dei regolamenti ad esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia, ed in particolare la legge 11 Agosto 1991 n°266.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 26 Giugno 1993. Detto Statuto, dovendo essere sottoposto all'approvazione da parte della Regione Liguria, non avrà effetto fino ad approvazione avvenuta. Fino a tale data avrà a funzionare l'attuale Statuto Sociale.

   

 

   

 

 

Fondata il 1° Gennaio 1910 - Eretta in ente morale con R.D. il 13-3-1930 - Iscritta al registro Reg. volontariato N° SN-GE-A0/12/97

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