Art.3) La Pubblica
Assistenza CROCE VERDE QUINTO é aconfessionale e
apartitica, fonda la propria struttura associativa sui
principi della democrazia e non persegue alcun fine di
lucro.
Art.4) La Pubblica
Assistenza CROCE VERDE QUINTO informa il proprio
impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile,
sociale e culturale nel perseguimento e
nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.
Pertanto i suoi fini sono:
a) aggregare i cittadini sui
problemi della vita civile, sociale e culturale;
b) ricercare il
soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali
attraverso i valori della solidarietà;
c) contribuire
all'affermazione dei principi della solidarietà popolare
nei progetti di sviluppo civile e sociale della
collettività;
d) contribuire
all'affermazione dei principi della mutualità;
e) favorire lo sviluppo della
collettività attraverso la partecipazione attiva dei
suoi Soci;
f) collaborare, anche
attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita
culturale dei singoli e della collettività;
g) favorire e/o collaborare a
forme partecipative di intervento socio sanitario
sull'ambiente, sull'handicap ed altre iniziative dirette
comunque alla messa in atto di sperimentazioni
innovatrici;
h) collaborare con enti
pubblici e privati e con le altre Associazioni di
volontariato per il perseguimento dei fini e degli
obiettivi previsti dal presente Statuto;
Art.5) La sua attività
consiste quindi:
a) nell'organizzare il
soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
b) nell'organizzare servizi di
guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in
collaborazione con le strutture pubbliche;
c) nel promuovere ed
organizzare la raccolta del sangue;
d) nel promuovere iniziative
di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione
della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
e) nell'organizzare iniziative
di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
f) nel promuovere iniziative
di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a
favorire una migliore qualità della vita;
g) nell'organizzare la
formazione del volontariato in collaborazione anche con
i progetti dell'A.N.P.AS.
Sulla base delle proprie
disponibilità organizzative, l'Associazione si impegna
anche a:
1) promuovere ed organizzare
incontri per favorire la partecipazione dei cittadini
allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione
del loro soddisfacimento;
2) organizzare forme di
intervento istitutive di servizi conseguenti al
precedente punto primo;
3) promuovere ed organizzare
la solidarietà sui problemi della solitudine e del
dolore, istituendo anche specifici servizi;
4) organizzare servizi sociali
a assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno a
cittadini anziani, handicappati e comunque in condizioni
anche temporanee di difficoltà;
5) organizzare momenti di
studio ed iniziative di informazione in attuazione dei
fini del presente Statuto, anche mediante pubblicazioni
periodiche;
6) organizzare i servizi di
mutualità.
Art.6) La Pubblica
Assistenza CROCE VERDE QUINTO, fonda le proprie
attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri
aderenti. Può assumere personale dipendente, o avvalersi
di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla
legge 11 Agosto 1991 n°266, esclusivamente per il suo
regolare funzionamento, oppure per qualificare o
specializzare le attività da essa svolte.
Art.7) Possono essere
Soci della Pubblica Assistenza CROCE VERDE QUINTO,
tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età,
che sottoscrivono la quota associativa nella misura, ed
entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.Tutti
i Soci che hanno superato il diciottesimo anno di età,
oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il
diritto di voto in Assemblea, di eleggere ed essere
eletti.Tutti i Soci inferiori ai diciotto anni, ma che
abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono
partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti
statutari, eccetto quello di votare in assemblea, di
eleggere ed essere eletti.
Art.8) I diritti dei
Soci sono:
a) partecipare alla vita
associativa nei modi previsti dal presente Statuto, e
dai regolamenti da esso derivanti;
b) eleggere le cariche sociali
ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente
art.7;
c) chiedere la convocazione
dell'Assemblea nei termini previsti dal presente
Statuto;
d) formulare proposte agli
organi dirigenti, nell'ambito dei programmi
dell'Associazione, ed in riferimento ai fini dei vari
obiettivi previsti nel presente Statuto.
Art.9) I doveri dei
Soci sono:
a) rispettare le norme del
presente Statuto, ed i deliberati degli organi
associativi;
b) non compiere atti che
danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.
Art.10) Non possono
essere Soci coloro che svolgono in proprio le stesse
attività svolte dalla Pubblica Assistenza CROCE VERDE
QUINTO, coloro che intrattengono con essa rapporti
di lavoro sotto qualsiasi forma per la durata del lavoro
stesso e che abbiano con essa rapporti di contenuto
patrimoniale.
Art.11) Perdono la
qualità di Socio per morosità coloro che, entro il
termine fissato dall'Assemblea, non hanno rinnovato la
sottoscrizione della quota associativa nei limiti
deliberati dall'Assemblea stessa.Perdono la qualità di
Socio, coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di
cui al precedente Art. 10. Perdono la qualità di Socio
per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei
confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il
mantenimento del loro rapporto con l'Associazione,
anche temporaneo.
Art.12) L'esercizio
finanziario della Pubblica Assistenza CROCE VERDE
QUINTO, comincia il 1° Gennaio e termina il 31
Dicembre di ogni anno. Le entrate della Pubblica
Assistenza CROCE VERDE QUINTO sono costituite:
a) dalle quote degli aderenti;
b) da contributi privati;
c) da rimborsi derivanti da
convenzioni;
d) da contributi di enti
pubblici o privati;
e) da entrate che a qualsiasi
titolo e secondo i limiti di cui dell'art. 5 della legge
11 Agosto 1991 n°266, pervengano all'Associazione per
essere impiegate nel perseguimento delle proprie
finalità o specificatamente destinate all'attuazione di
progetti.
Art.13) Il patrimonio
della Pubblica Assistenza CROCE VERDE QUINTO
è costituito:
a) da beni mobili ed immobili;
b) da titoli pubblici o
privati;
c) da lasciti, legati e
donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.
Art.14) Gli organi
della Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci
Revisori;
e) il Collegio dei Probiviri.
Art.15) L'Assemblea dei
Soci si riunisce di norma una volta all'anno e di norma
entro il 31 Marzo, per l'approvazione del bilancio, e
per gli altri adempimenti di propria competenza. Si
riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo
lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno
un decimo dei Soci regolarmente iscritti da non meno di
tre mesi. Deve essere comunque convocata, anche a scopo
consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei
programmi, ed in occasione di importanti iniziative che
interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a
cura del Segretario e sotto la responsabilità del
Presidente della stessa, il verbale da trascrivere in
apposito libro verbali dell'Assemblea. Le riunioni
dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando
è presente la metà più uno degli aventi diritto, ed in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve
trascorrere almeno un'ora. Nell'Assemblea ogni socio ha
diritto ad un voto, che può delegare con atto scritto ad
un altro socio. Ogni socio non può avere più di una
delega. I soci che non godono dei diritti sociali, non
possono delegare il proprio voto, ne accettare
delegazioni di voto. Le deleghe concorrono a formare il
numero legale.
Art.16) L'Assemblea
adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta
il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione
di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le
singole persone. Risultano approvate quelle
deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei
consensi. Nel caso di modifiche allo Statuto sociale
risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la
maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla
riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Qualora non sussistessero le condizioni di cui sopra al
comma precedente, sono approvate quelle proposte che
ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei
presenti, qualunque ne sia il numero. Qualora nel voto a
scrutinio segreto, le proposte ottengano la parità dei
consensi, queste si intendono respinte. Nelle elezioni
delle cariche sociali, qualora due o più candidati
ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino
alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di
iscrizione al sodalizio.
Art.17) L'Assemblea dei
Soci, è convocata del Presidente della Associazione, con
avviso da affiggere nella Sede sociale e da divulgare
con tutti i mezzi informativi di cui può disporre
l'Associazione. L'avviso di convocazione, che deve
contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data,
il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e
la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni
prima di quello fissato per la riunione. Partecipano
all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle
quote associative. Le riunioni dell'Assemblea dei soci
possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del
giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo
e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del
Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di
prendere la parola.
Art.18) In apertura dei
propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente ed un
segretario. Nomina quindi due scrutatori per le
votazioni palesi e, ove occorra almeno tre scrutatori
per le votazioni per scheda.
Art.19) I compiti
dell'Assemblea sono:
a) approvare il bilancio
consuntivo chiuso al 31-12 dell'anno precedente, e
quello preventivo;
b) approvare la relazione del
Consiglio Direttivo;
c) approvare e modificare
l'ammontare delle quote associative, e determinare il
termine ultimo per il loro versamento;
d) approvare le linee
programmatiche dell'Associazione;
e) approvare e modificare i
regolamenti di funzionamento dei servizi
dell'Associazione, uniformandoli alla natura
partecipativa della stessa;
f) approvare e modificare il
regolamento generale dell'Associazione, uniformandolo
alla natura partecipativa della stessa;
g) nominare gli scrutatori;
h) eleggere il Consiglio
Direttivo, scegliendo i componenti fra gli aderenti
all'Associazione;
i) eleggere il Collegio dei
Sindaci Revisori;
l) eleggere il Collegio dei
Probiviri;
m) approvare le modifiche allo
Statuto;
n) deliberare su tutti gli
argomenti sottoposti alla sua approvazione.
Art.20) Il Consiglio
Direttivo è composto da undici componenti. Esso dura in
carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il
Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo
ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un
terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio
Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso
scritto da inviare a tutti i componenti almeno dieci
giorni prima della data fissata per la riunione.
L'avviso di convocazione, che deve contenere gli
argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il
luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo
termine di cui al comma precedente, esposto nei locali
della Sede sociale. Delle riunioni del Consiglio
Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario
e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere
in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.
Art.21) I compiti del
Consiglio Direttivo sono:
a) predisporre le proposte da
presentare all'Assemblea, per gli adempimenti di cui al
precedente Art.19;
b) eseguire i deliberati
dell'Assemblea;
c) adottare tutti i
provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
d) stipulare contratti,
convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi
associativi;
e) valutare l'adesione ad
organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei
fini e degli obiettivi del presente Statuto;
f) adottare i provvedimenti di
cui al precedente Art.11;
g) assumere il personale
dipendente o stabilire forme di lavoro autonomo, nei
limiti del presente Statuto.
Art.22) Le riunioni del
Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi
la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo
approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto
palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti
le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.
Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse
norme stabilite per l'Assemblea dei soci.
Art.23) Il Consiglio
Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione da
parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il
Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il
Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o
impedimento, il Segretario, il Tesoriere e l'Economo.
Art.24) Il Presidente
ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare
in giudizio per la tutela degli interessi morali e
materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e
procuratori nelle liti attive e passive. Il Presidente
sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati
dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente,
somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il
Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o
interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un
altro componente del Consiglio stesso.
Art.25) I compiti del
Segretario, del Tesoriere e dell'Economo sono stabiliti
dal regolamento generale dell'Associazione.
Art.26) Il Collegio dei
Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la
regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di
cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio
consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed
esprime il parere su quello preventivo, redigendo una
relazione da presentare all'Assemblea dei soci. Delle
proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti
redige un verbale da trascrivere in apposito libro.
Art.27) Il Collegio dei
Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due
supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti,
che possono essere scelti fra i non soci, sono
rieleggibili. Nella prima riunione, dopo la nomina da
parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge
nel proprio seno il Presidente.
Art.28) Il Collegio dei
Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui
ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti
adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente
Art. 11. Delibera altresì sulle controversie fra Soci e
Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del
Consiglio e Consiglio stesso. Delle proprie riunioni, il
Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su
apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri
sono comunicate agli interessati a cura del Presidente
dell'Associazione.
Art.29) Qualora il
Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata,
debba procedere alla sostituzione di uno o più dei
propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della
graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di
tale graduatoria, o che questa sia esaurita, procederà
alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea
alla sua prima riunione. La vacanza comunque
determinata, nel tempo della durata del mandato, della
metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo,
comporta la decadenza del medesimo. La decadenza del
Consiglio comporta anche quella del Consiglio dei
Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. Nel
caso di decadenza degli organi associativi, il
Presidente dell'Associazione provvede immediatamente
alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli
organi medesimi. I Consiglieri che senza giustificato
motivo, non intervengano a tre sedute consecutive
decadono dall'incarico.
Art.30) Il Socio
sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente Art.
11, lettera b) e c), deve essere preventivamente
informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni
difensive. Contro i provvedimenti di cui al precedente
comma, il Socio può ricorrere entro un mese dalla
notifica. I provvedimenti di cui all'Art. 11 lettere b)
e c), sono esecutivi dal momento della notifica.
Art.31) Qualora, per
decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più
Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti
organizzativi e di funzionamento che siano informati ai
criteri partecipativi di questo Statuto.
Art.32) I regolamenti
associativi determinano le forme di partecipazione
consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo. E'
comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio
Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di
qualsiasi natura con la Associazione. Le cariche sociali
sono gratuite.
Art.33) In caso di
scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà
affidato all'A.N.P.AS., che lo destinerà ad iniziative
analoghe e rispondenti alla legge 11 Agosto 1991 n°266,
da organizzare sul territorio in cui l'Associazione
stessa è ubicata.
Art.34) Per quanto non
previsto dal presente Statuto, valgono le norme dei
regolamenti ad esso derivanti o quanto stabiliscono le
leggi dello Stato in materia, ed in particolare la legge
11 Agosto 1991 n°266.
Il presente Statuto è stato approvato
dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 26 Giugno
1993. Detto Statuto, dovendo essere sottoposto
all'approvazione da parte della Regione Liguria, non
avrà effetto fino ad approvazione avvenuta. Fino a tale
data avrà a funzionare l'attuale Statuto Sociale.